§1 – I membri dell’Assemblea sinodale si dividono in membri di diritto, membri eletti e membri di nomina episcopale a scelti dal Vescovo.
§2 – Sono membri di diritto:
- il Vicario generale, i Vicari episcopali, il Vicario giudiziale, il Rettore del Seminario, i Canonici;
- i membri del Consiglio Presbiterale;
- i Vicari foranei;
- i Superiori maggiori degli Istituti religiosi maschili e femminili domiciliati in diocesi, a norma del can. 103;
- i membri del Consiglio Pastorale diocesano, non presenti all’Assemblea per altro titolo (i Delegati vescovili, i direttori e i rappresentanti degli Uffici diocesani).
§3 – Sono membri eletti:
- un presbitero per ciascun vicariato, a discrezione della congrega, in base alle possibilità del vicariato stesso. Questo, si aggiunge al membro del Consiglio Presbiterale e al Vicario foraneo, già membri di diritto. Va eletto, inoltre, un presbitero disponibile a subentrare in caso di impedimento del membro eletto (can. 463, 8°);
- i delegati vicariali presenti nel Consiglio Pastorale diocesano;
- i laici che vengono eletti nei Gruppi di parrocchie in base al numero degli abitanti;
- tre diaconi permanenti;
- tre rappresentanti dei consacrati e tre delle consacrate degli Istituti religiosi eletti tra i superiori locali presenti in Diocesi;
- due seminaristi che abbiano già fatto la domanda di ammissione agli ordini;
- otto membri della Consulta delle Aggregazioni laicali;
- tre insegnanti di religione cattolica;
- cinque rappresentanti delle comunità etniche presenti in Diocesi.
§4 – Sono membri di nomina episcopale quelli indicati dal Vescovo.